venerdì 27 marzo 2020

Emergenza Coronavirus: il datore di lavoro deve aggiornare il DVR?

L’emergenza Coronavirus 19 e l’allarme generato per i primi casi di contagio in Italia hanno reso necessaria l’adozione di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese.

Come viene gestita l’attuale situazione di emergenza?

Per prevenire la diffusione del Coronavirus il Ministero della Salute ha emesso delle linee guida con una serie di misure comportamentali da adottare nel normale svolgimento delle attività lavorative ma anche per coloro che a vario titolo potrebbero trovarsi a contatto con potenziali soggetti contagiati.
Si tratta del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del DPCM 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Chi ha il compito di diffondere le informazioni?

Relativamente ai luoghi di lavoro, la responsabilità è sempre in carico al datore di lavoro che ha l’onere di diffondere le informazioni e mettere in atto quanto previsto per la gestione del pericolo derivante da un’eventuale esposizione all’agente biologico.
Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori!

In virtù di queste indicazioni, occorre aggiornare il DVR?

Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale.
Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività lavorativa svolta.
Rispetto ad un infermiere o ad un medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di ammalarci.
Di conseguenza, possiamo ragionevolmente credere che il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico.
In maniera analoga non esiste l’obbligo di predisporre DUVRI solo per gestire l’attuale situazione di emergenza: sia il datore di lavoro committente sia il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice hanno, però, l’obbligo di diffondere le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare, in particolare:
  • lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  • non toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
  • coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
  • usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.
Sarebbe auspicabile, invece un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori.
Resta, infine, obbligo del datore di lavoro preservare la salute dei lavoratori riducendo quanto più possibile la probabilità di contagio evitando o limitando tutte quelle attività di front office con utenti esterni/agglomerati di persone come, ad esempio, eventi fieristici e manifestazioni di ogni genere.
Tutte le misure intraprese dal datore di lavoro, ulteriori rispetto alle indicazioni del Ministero, possono essere diffuse al personale mediante la predisposizione di una procedura di sicurezza elaborata ad hoc per gestire lo stato di emergenza.
x informazioni : 
STUDIO TECNICO AGRARIO 
Per.Agr. ANTONIO LA PICCIRELLA
 71016 S.Severo (FG) Cell : 380/2053630
email : antoniolapicccirella@yahoo.it 

mercoledì 9 ottobre 2019

Lavoro autonomo occasionale e partita IVA

Per lavoro autonomo occasionale si intende una o più prestazioni d’opera o servizio, svolta con lavoro prevalentemente proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e coordinamento con il committente (datore di lavoro) e senza la sussistenza di requisiti di professionalità e di prevalenza.
Una collaborazione può quindi definirsi occasionale, se sussistono questi requisiti:
– assenza di coordinamento con l’attività del committente, il lavoro viene svolto in completa autonomia (circa tempi e modalità della prestazione);
– assenza di inserimento nell’organizzazione aziendale;
– carattere occasionale dell’attività.
Affinchè la prestazione possa ritenersi occasionale, il reddito derivante dal totale dei committenti non deve superare i 5000 euro annui (anno solare, inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre). Se il reddito supera i 5000 euro annui (netti) scatta l’obbligo di l’iscrizione alla Gestione Separata (art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03). Sottolineiamo che il limite di 5000 euro netti é da intendersi per la totalità dei committenti: quindi é possibile percepire 4000 euro da un committente, 600 euro da un altro e 400 euro da un terzo. Non é possibile invece, rientrare nelle prestazioni occasionali se il compenso ricevuto da parte di un committente é pari a 4000, da un altro ancora pari a 3000 e da un terzo a 2000, per esempio.
Lavoro autonomo occasionale, Gestione Separata e partita IVA
Superato quindi il limite dei 5000 euro, é obbligatorio iscriversi alla Gestione Separata INPS e stipulare un apposito contratto con il committente (dipendente, a progetto o di altra tipologia). In alternativa, il lavoratore può decidere di aprire partita IVA e lavorare quindi come libero professionista o come impresa.

venerdì 27 settembre 2019

EFFICIENZA ENERGETICA: APPROVATE LE NUOVE REGOLE EUROPEE 2019

EFFICIENZA ENERGETICA: APPROVATE LE NUOVE REGOLE EUROPEE

La direttiva Europea sull’efficienza energetica e sulla prestazione energetica in edilizia è la Direttiva 2018/844/UE. Il Senato l’ha da poco recepita nel Disegno di Legge di Delegazione Europea 2018.
Il disegno di legge all’art.23 contiene le linee guida, che il governo dovrà seguire per dar attuazione alla direttiva. La regolamentazione in concreto della materia, infatti, è demandata ai singoli decreti legislativi.
Tra i principi cardine, la normativa richiede un ridimensionamento degli oneri a carico della collettività. Per ottenerlo, è indispensabile una revisione del rapporto costi e benefici, che andrà ottimizzato.
Il MISE ha già inviato alla Commissione Europea il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che contiene la pianificazione e gli obiettivi fino al 2030 in materia di efficienza energetica. 
La direttiva va ad aggiornare la precedente direttiva 31/UE del 2010 per quanto riguarda la prestazione energetica, e la direttiva 27/UE del 2012 per l’efficienza energetica.
Gli Stati Membri devono dare attuazione alla direttiva entro il 10 marzo 2020.
Le strategie da attuare per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici sono molteplici.
Tra tutte, è innovativa l’introduzione di un indicatore di intelligenza per gli edifici, che interagendo con la rete permetterà di adattare il consumo energetico alla effettiva necessità.
La previsione è di ridurre del 40% le emissioni di gas effetto serra entro il 2030. 
L’obiettivo da raggiungere entro il 2050, invece, è quello di raggiungere la decarbonizzazione del sistema energetico.

ENERGIE RINNOVABILI: AL VIA GLI INCENTIVI DEL FER

ENERGIE RINNOVABILI: AL VIA GLI INCENTIVI DEL FER

In materia di energie rinnovabili, sono al via gli incentivi contenuti nel decreto FER 1. Il GSE ha infatti emanato il regolamento operativo, in attuazione del DM del 4 luglio, già pubblicato in GU.
Secondo il MISE, l’operazione porterà ad un incremento nella realizzazione di impianti e ad un aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili di circa 12miliardi di kWh.
L’accesso ai bandi è consentito agli impianti con potenza inferiore a 1MW, sia in caso di nuova costruzione sia in caso siano oggetto di rifacimento o ricostruzione. Possono accedere anche gli impianti che siano stati oggetto di potenziamento purchè la differenza di potenza sia inferiore a 1 MW.
In tutti i casi in cui la potenza degli impianti sia superiore a 1 MW, sarà comunque possibile accedere agli incentivi ma con una procedura di asta al ribasso.
Possono partecipare anche gli impianti aggregati purchè la potenza complessiva dell’aggregato resti al di sotto del limite di 1 MW.
Sono quindi esclusi dagli incentivi sia gli impianti che non rientrino in questi parametri, sia quelli che abbiano già usufruito di incentivi per le rinnovabili, grazie al DM del 26/06/2016.
Per quanto invece riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione a coperture in amianto, oltre a questi incentivi, sono previsti anche premi sull’energia prodotta, parti a 12 €/MWh.
Negli impianti installati sugli edifici, invece, il contributo è attribuito sulla quota di produzione consumata in loco, nella misura di 10 €/MWh. Il premio è liquidato dopo aver accertato che l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta.
Gli impianti che rientrano in queste casistiche accedono agli incentivi in maniera prioritaria (art. 8, c.2). Nel dettaglio, sono gli impianti:
  • realizzati su discariche chiuse e su Siti di Interesse Nazionale;
  • fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione di coperture e su fabbricati rurali previa completa rimozione dell’amianto;
  • idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione;
  • connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche con potenza non inferiore al 15% della potenza dell’impianti . Il GSE pubblicherà i primi bandi entro il 30 settembre. I bandi previsti sono 7, l’ultimo dei quali a settembre 2021.

IL DECRETO CRESCITA E LE DETRAZIONI FISCALI 2019

IL DECRETO CRESCITA E LE DETRAZIONI FISCALI

E’ ENTRATA IN VIGORE A LUGLIO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL COSIDDETTO “DECRETO CRESCITA” (D.LGS. 34 DEL 2019).

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” spiegando quali sono le novità introdotte a partire dal 30 giugno. Tra queste sono segnalate anche la proroga della maggiorazione della detrazione Irpef e dell’obbligo di comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal termine lavori, ma si tratta di indicazioni presenti già da alcune settimane nella guida al Bonus Ristrutturazioni.
Un’importante novità che cambia ulteriormente il mondo degli incentivi per gli interventi di efficientemente energetico riguarda la possibilità della cessione del Bonus. Vediamo di cosa si tratta.

La cessione del Bonus

Quando vengono eseguiti lavori di efficientamento e risparmio energetico, l’intestatario dell’immobile può cedere all’impresa che ha eseguito i lavori l’agevolazione fiscale a cui avrebbe diritto, ricevendo così uno sconto sul totale dei lavori.
A partire dal 1° luglio infatti si potrà effettuare la cessione del credito al venditore pagando metà del valore della fattura, rinunciando ovviamente alla possibilità di avere la detrazione fiscale per la somma rimanente. Di fatto, si pagherà sempre utilizzando il bonifico per ristrutturazioni, nella fattura sarà presente l’intero importo della somma ma quello effettivamente da versare sarà pari alla metà del prezzo. In questo modo non si dovranno attendere 10 anni per recuperare il 50%, e anche chi non ha capienza nell’Irpef non perderà il vantaggio fiscale. L’unico obbligo previsto sarà quello di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, e l’Agenzia renderà disponibile per il venditore questa somma sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in cinque anni.
Si potranno acquistare climatizzatori, nuovi infissi, caldaie a condensazione, stufe a pellet e boliler a pompa di calore. Per questi interventi ci sarà lo sconto immediato del 50%.
L’Ecobonus resta comunque a disposizione in varie percentuali in base alla tipologia di intervento, che deve essere “certificato” inviando comunicazione all’Enea. Le percentuali di sconto partono sempre da un minimo del 50% in caso di semplice sostituzione di infissi o di acquisto di una caldaia a condensazione, ma si sale al 65% per l’acquisto si tende oscuranti e caldaie a biomasse, fino al 75% per i lavori condominiali che migliorano l’efficienza energetica dell’intero immobile.

mercoledì 25 settembre 2019

Aumenta IVA sulla patente: cosa cambia

Aumenta IVA sulla patente: cosa cambia

Rincari Iva del 22% per chi prende la patente, ma anche per chi l’ha conseguita dal 2015 a oggi . 

 La patente verrà a costare il 22% in più per l’Iva: lo stabilisce una risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Emanata sulla scorta di una recente sentenza della Corte di giustizia Ue (del 14 marzo 2019 nella causa C-449/17), la risoluzione delle Entrate ha revocato la prassi precedente: sino a ieri, nelle autoscuole, erano esenti dall’imposta le lezioni finalizzate al conseguimento della patente; ma ora si cambia. Le scuole guida soggette all’aumento potranno far pagare il sovrapprezzo ai clienti
E l’aumento è retroattivo: chi, dal 2015, ha conseguito la patente, dovrà versare il 22% di Iva. Le autoscuole potranno contattare i vecchi allievi, e chiederanno loro di pagare l’arretrato.
In ogni caso, evidenzia l’Agenzia, non sono dovuti né interessi né sanzioni.

martedì 24 settembre 2019

Erbicidi per cereali: tre novità dal mercato


Erbicidi per cereali: tre novità dal mercato
Corteva, Cheminova Agro, e Certis lanciano dei nuovi prodotti molto interessanti
Sono stati appena lanciati sul mercato italiano tre nuovi erbicidi per controllare le infestanti difficili dei cereali: Zypar di Corteva, Omnera di Cheminova Agro, Duplosan Super di Certis.
Zypar controlla molto bene Fumaria officinalisGalium aparinePapaver rhoeas e Stellaria media ed è il primo dicotiledonicida di post-emergenza contenente Arylex, una nuova sostanza attiva che annienta le malebre entrando nel loro sistema vascolare delle malerbe. Registrato su frumento tenero e duro, farro, orzo, segale e triticale, Zypar è formulato come emulsione di acqua in olio e incorpora il bagnante specifico.
  • Dosi di impiego: 0,75 e 1 litro/ha
  • Applicazione: a partire dalla fase di tre foglie vere per i cereali primaverili o inizio accestimento per i cereali vernini, sino alla fase del secondo nodo.
Omnera è una nuova miscela di met-sulfuron metile, tifensulfuron metile e fluroxypyr con formulazione in dispersione oleosa ottenuta grazie a una nuova tecnologia che porta a un ampliamento dello spettro di azione e a un minore impatto delle avversità climatiche. Questo erbicida combatte in post-emergenza le infestanti a foglia larga dei cereali, compreso Galium aparine.
  • Dosi di impiego: 0,75-1 l/ha
  • Applicazione: in post-emergenza allo stadio di inizio accestimento dei cereali vernini sino alla foglia a bandiera e allo stadio di due foglie vere per i cereali a semina primaverile. Va applicato su infestanti giovani e in crescita attiva.
Infine, Duplosan Super ha la sostanza attiva Diclorprop-P abbinata a Mecoprop-P e MCPA, per ottenere un erbicida in formulazione concentrato solubile ad attività sistemica, che controlla le infestanti dicotiledoni anche più difficili e di recente introduzione (come Cardo mariano) o selezionate dai comuni erbicidi (come Veronica e Papavero resistente). Duplosan Super va utilizzato sui cereali vernini.
  • Dosi di impiego: 2-2,5 l/ha
  • Applicazione: dalla fase di accestimento e il secondo nodo con temperature comprese tra i 12 e i 25 gradi anche con infestanti ai primi stadi di sviluppo e in attiva crescita.