PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: dal 1 luglio 2019 diventa
obbligatorio, possibile l’udienza a distanza
Necessaria la registrazione al Sigit, il PTT resterà
facoltativo solo per le liti che non superano il valore di 3.000 euro
Il 1 luglio 2019 entra ufficialmente in vigore il nuovo
processo tributario telematico (PTT), introdotto dal Decreto Fiscale (d.l. n.
119 del 23 ottobre 2018) con la modifica dell’art. 16. Tale norma ne sancisce
l’obbligatorietà per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso
o/e appello notificato a decorrere dal 1 luglio 2019, salvo circoscritte
eccezioni. La costituzione telematica consente alle parti processuali di
effettuare in modalità telematica il deposito dei ricorsi e degli altri atti
processuali presso le Commissioni tributarie, accedere al fascicolo processuale
informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati
dal giudice. E’ stato introdotto, in primis, per abbattere ulteriormente i
costi della giustizia, ma anche per migliorare la qualità dei procedimenti con
l’introduzione di strumenti snelli ed efficienti. Sono infatti diverse le
novità che il nuovo PTT porta con sé.
NOVITA’ PRINCIPALI
L’udienza a distanza
La più importante, o comunque quella decisamente dal maggior
impatto, è la possibilità, data alle parti, di partecipare a distanza
all’udienza pubblica. Una novità assoluta introdotta dal comma 4 dell’art. 16
che disciplina la possibilità per funzionari pubblici, professionisti e
contribuenti di prendere parte alla pubblica udienza in videoconferenza. Su
istanza di una delle parti, la discussione potrà avvenire in remoto, con un
collegamento audiovisivo tra l’aula della Ctp o Ctr, ove sono riuniti i
giudici, e il luogo del domicilio indicato dall’istante. Tale richiesta deve
però avvenire tempestivamente, avanzandola nel ricorso o nel primo atto
difensivo. Il collegamento dovrà instaurarsi con modalità tali da assicurare
reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità
di ascoltare chiaramente quanto viene detto.
Deposito di copie analogiche
Le parti in causa, inoltre, hanno l’opportunità di portare
in giudizio copie analogiche di atti originali in loro possesso o dotarsi di
copie di provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, comprovandone la
conformità ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Analogo potere di attestazione di
conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria
della Commissione tributaria, o trasmessi in allegato alle comunicazioni
telematiche dell’ufficio di segreteria.
Per usufruire del Processo Tributario Telematico, è
necessaria l’iscrizione, da parte tanto dei soggetti privati quanto dei
professionisti, al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Al
momento della registrazione verrà chiesto di compilare un form con i dati
anagrafici, indirizzo Pec, documento digitale siglato con firma digitale e
l’istanza di registrazione tramite firma digitale. Dopo l’iscrizione sarà
possibile accedere a tutte le funzionalità che riguardano il deposito del
processo telematico.
Prima di accedere alle funzionalità del PTT, è necessaria la
preventiva notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo PEC e
l’acquisizione delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Le funzionalità del PTT permettono di depositare i ricorsi in modalità
telematica. I dati relativi al procedimento sono inseriti mediante la
compilazione a schede. Il ricorso ed ogni altro atto processuale, in forma di
documento informatico, devono rispettare dei requisiti specifici, quali ad
esempio il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b.
LE ECCEZIONI
Il processo tributario telematico ha vissuto una prima fase
di “collaudo” di circa due anni, all’interno della quale le parti avevano la
facoltà di scegliere se utilizzare lo strumento informatico o meno. Ovviamente
dal 1 luglio sarà obbligatorio depositare telematicamente atti e documenti
presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tuttavia l’abolizione
del deposito della documentazione cartacea non sarà totale, in quanto il PTT
resterà facoltativo solamente che per i contribuenti che decidono di stare in giudizio
senza l’assistenza di un difensore abilitato, cosa possibile solo per liti che
non superano il valore di 3.000 euro.
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